PROPAGANDA ELETTORALE
IL SINDACO
AVVISA
Che dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 Maggio
2024, sono vietati il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, la
propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le
insegne delle sedi dei partiti, la propaganda luminosa mobile. Dal medesimo giorno possono
tenersi riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore.
Nello stesso periodo, e quindi da venerdì 10 Maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi
mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75.
Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del
Sindaco o, nel caso si svolga nel territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui
ricadono i comuni stessi.
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 25 maggio
2024 sino alla chiusura delle operazioni di voto, e vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge
28/2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito
delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati
effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Si rammenta, che, ai sensi dell' art.9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, a partire dal giorno
antecedente e in quelli della votazione e quindi da sabato 08 Giugno 2024 e fino alla chiusura
delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti
elettorali.
Inoltre, nel giorni destinati alla votazione, sempre ai sensi del secondo comma del
medesimo art. 9 della legge 212/1956, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel
raggio di metri 200 dall'ingresso alle sezioni elettorali.